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Giu25

BARBECUE: OCCHIO ALLE DISTANZE!

Di: Stefano Simoncini Categories // News, Blog, Edilizia Bookmark and Share

Cosa c’è di più rilassante e allegro, nelle sere d’estate, di un barbecue tra amici nel proprio giardino? Attenzione, da oggi dovrete considerare il punto dove avete posizionato il vostro barbecue, se di tipo fisso, magari in muratura, e con tanto di camino. E già perché una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 15246/2017) ha affermato che un manufatto adibito a barbecue con tanto di camino è equiparabile ad un forno e come tale soggetto alla disciplina dell’art. 890 del codice civile.

Recita infatti la norma citata “Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, … omissis… deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.” E qui ci si riporta all’art. 844 sulle Immissioni che così dispone “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nel caso di specie il camino del barbecue era posto a distanza ridotta da alcune finestre dell’appartamento di un condòmino attiguo, da meno di un metro a circa due metri. Per questo è stato ritenuto, in via presuntiva, fonte di immissioni di fumo, calore ed esalazioni nocive o comunque superanti la normale tollerabilità e come tale da dover posizionare a distanza almeno di 5-6 metri dalle finestre.

Per cui anche se non in uso, per via della potenziale nocività, un barbecue fisso da giardino dovrà posizionarsi a idonea distanza dalle altrui finestre o dal confine.

In alcuni regolamenti edilizi tali distanze sono disciplinate. Come in quello vigente nelle Marche dove si afferma che “Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n.1615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, è condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri” ed ancora che E’ vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze”.

Per quanto attiene alle distanze, dopo aver prescritto che camini e fumaioli debbono essere costruiti in modo decoroso, impone che “Se il fumaiolo dista meno di mt. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste”.

L’ultimo comma di questo articolo su focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie afferma poi che “Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.” In base a questa norma, a giudizio di chi scrive, il barbecue fisso allora dovrebbe essere posto (dove vige un tale regolamento ovviamente) almeno a 10 m dalle pareti finestrate oppure essere dotato di canna fumaria che sovrasti il tetto della parete antistante.
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